Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 29/12/2000 n. 441

2. Il soprintendente, nell'ambito della autonomia gestionale riconosciuta dal presente regolamento ed in conformità dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, partecipa ai procedimenti di competenza della soprintendenza regionale, ai sensi dell'articolo 13, e in particolare:

a) attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente per settore e gli interventi previsti dai piani di spesa;

b) approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni, entro il limite stabilito con decreto del direttore generale e, oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del soprintendente regionale;

c) provvede, nell'ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva;

d) si pronuncia sull'ammissione ai contributi statali degli interventi relativi ai beni di cui alla lettera c) e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge;

e) cura l'attivazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità;

f) promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell'articolo 152, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. In particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio autorizza ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo 157 del testo unico.

4. Il soprintendente per i beni archeologici può sottoscrivere accordi con le università statali per l'esecuzione di scavi archeologici in regime di titolarità, nel quadro di programmi pluriennali di ricerca.

5. Il soprintendente per i beni archivistici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b), adotta i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse storico di archivi e documenti di soggetti privati; cura l'istruttoria per l'acquisizione di archivi non statali; rivendica i beni archivistici demaniali ed esercita i compiti di ufficio esportazione per i beni archivistici.

6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il soprintendente per i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nonchè nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato; fornisce, altresì, assistenza alle regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi, nell'attività di formazione degli addetti agli archivi.

Art. 15. Archivi di Stato

1. Gli archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, secondo le disposizioni vigenti.

2. A tal fine, in particolare:

a) conservano, tutelano e valorizzano:

1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;

2) i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma dell'articolo 30 del testo unico;

3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o a qualsiasi titolo;

b) esercitano la sorveglianza, mediante la partecipazione alle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e sulla gestione dei flussi documentali, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e gestione elettronica dei documenti a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

c) esplicano i compiti relativi al trattamento e alla comunicazione dei documenti riservati;

d) svolgono le attività di promozione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera

f);

e) curano lo studio, la ricerca, l'ordinamento, l'inventariazione, la riproduzione e la conservazione dei documenti conservati, e possono sottoscrivere, per tali fini e per quelli di didattica e valorizzazione, convenzioni con enti pubblici ed istituti di studio e ricerca.

Art. 16. Biblioteche pubbliche statali

1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dalla competente direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo.

2. Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, le biblioteche pubbliche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) acquisire, raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana e straniera;

b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte;

c) realizzare con altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi integrati di informazione e servizi;

d) attività di promozione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).

3. Le biblioteche universitarie, in particolare, svolgono le proprie funzioni in coordinamento con le università nelle forme ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.

4. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, in attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, assicurano altresì in autonomia la tutela, la conservazione, la gestione, la documentazione e la disponibilità della produzione editoriale italiana raccolta per deposito legale.

Art. 17. Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1 le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero sono modificate in conformità all'allegato A. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa a fronte dell'incremento di due posti di funzioni dirigenziali generali i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quattro unità a valere sui posti funzione resisi vacanti a seguito del collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 e del primo semestre dell'anno 2000 che, pertanto, non verranno sostituiti.

3. Al riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14 ed alla individuazione delle soprintendenze speciali si provvede, anche mediante distinti decreti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre il complessivo riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14, il soprintendente regionale può essere contemporaneamente titolare anche di una soprintendenza di settore nell'ambito della regione.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 70 Allegato A (previsto dall'art. 17, comma 2) D.P.C.M. 8 gennaio 1997 (G.U. n. 153 del 3 luglio 1997) Ruolo unico Nuove dotazioni Dirigenti di prima fascia 6 11 (*) 17 (*) Dirigenti seconda fascia 251 267 (**) 259 (**) (*) Compresi due dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per rapporti con gli organismi sportivi. (**) Compresi sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi. Note: Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione così recita: "Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

- Può inviare messaggi alle Camere.

- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

- Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

-Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

- Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

- Può concedere grazia e commutare le pene.

- Conferisce le onorificenze della Repubblica. L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così dispone: "Art. 17 (Regolamenti).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

 

Pagina 3/10 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional